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Decreto trasparenza retributiva: i rilievi parlamentari allo schema di decreto

6 min read

L’11 marzo 2026 la XIV Commissione della Camera dei Deputati (Politiche dell’Unione europea) ha esaminato lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970 sulla Trasparenza retributiva. La Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazione, segnalando tre disallineamenti tra la direttiva e il testo del decreto che la Commissione di merito, la XI Commissione (Lavoro), dovrà valutare prima del voto definitivo.

Per consulenti del lavoro, avvocati giuslavoristi e responsabili HR, questi rilievi non sono dettagli tecnici secondari incidono sull’Ambito di applicazione degli obblighi, sulla definizione delle voci retributive da analizzare e sulle procedure di validazione dei dati che le aziende dovranno rispettare.

Il contesto: iter di recepimento e scadenza #

La direttiva (UE) 2023/970 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno 2026. L’Italia ha avviato il percorso di recepimento con l’articolo 9 della Legge di delegazione europea 2022-2023 (L. 21 febbraio 2024, n. 15), che ha conferito al Governo la delega a emanare il decreto legislativo attuativo.

Lo schema di decreto n. 379 è ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. La XIV Commissione, con il compito specifico di verificare la coerenza del testo con l’ordinamento europeo, ha riscontrato che, nella maggior parte dei casi, le scelte del legislatore delegato sono motivate adeguatamente dalla relazione illustrativa. Tuttavia, su tre punti specifici, i chiarimenti governativi non sono stati ritenuti risolutivi.

I tre rilievi parlamentari #

1. Esclusione di alcune tipologie contrattuali dall’Ambito di applicazione #

Il problema: l’articolo 2 della direttiva stabilisce che essa si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, sia nel settore pubblico che privato. L’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto esclude invece dall’Ambito di applicazione tre categorie:

  • contratti di apprendistato
  • contratti di lavoro domestico
  • contratti di lavoro intermittente

Implicazione pratica: se il rilievo venisse accolto, i datori di lavoro dovrebbero includere anche lavoratori con queste tipologie contrattuali nel conteggio della forza lavoro rilevante e, potenzialmente, nelle elaborazioni del Divario retributivo di genere. Per le aziende che fanno uso significativo di lavoro intermittente o che impiegano apprendisti, la modifica allargherebbe sensibilmente il perimetro di analisi.

2. Definizione ristretta di “Livello retributivo” #

Il problema: la direttiva (articolo 3) adotta una nozione onnicomprensiva di Retribuzione e di Livello retributivo, senza esclusioni. Lo schema di decreto, invece, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, esclude dalla nozione di Livello retributivo:

“i trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all’interno della medesima Categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali”

Implicazione pratica: questa è la questione più rilevante sul piano tecnico-operativo. Voci come i superminimi individuali, i bonus discrezionali, le indennità temporanee riconosciute a titolo personale potrebbero restare fuori dall’analisi del divario retributivo se il testo del decreto non venisse modificato. Di converso, se il rilievo parlamentare venisse accolto e la nozione fosse allineata a quella della direttiva, tutte le componenti retributive, comprese quelle individuali e discrezionali, entrerebbero nel perimetro di calcolo degli indicatori previsti dall’articolo 9. Per i professionisti chiamati ad assistere le aziende nell’elaborazione dei report, questa distinzione incide direttamente sui metodi di analisi e sulle basi dati da utilizzare.

3. Mancato recepimento dell’articolo 9, paragrafo 6 della direttiva: validazione e accesso alle metodologie #

Il problema: l’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva prevede due obblighi distinti che lo schema di decreto non ha recepito esplicitamente:

  • Conferma dell’esattezza dei dati: le informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne devono essere confermate dalla dirigenza del Datore di lavoro, previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori.
  • Accesso alle metodologie: i Rappresentanti dei lavoratori devono avere accesso alle metodologie applicate dal Datore di lavoro nella raccolta e nell’elaborazione dei dati.

Implicazione pratica: l’assenza di questi due obblighi indebolisce significativamente la funzione di controllo della norma. Senza la firma di responsabilità della dirigenza, i dati potrebbero essere prodotti senza che vi sia un’assunzione formale di responsabilità. Senza il diritto dei Rappresentanti dei lavoratori di accedere alle metodologie, il processo di verifica congiunta previsto dall’articolo 9 del decreto perde la sua base informativa. In assenza di recepimento esplicito, resterà incerto se questi obblighi derivino comunque dall’Effetto diretto della direttiva o debbano essere introdotti con modifica al decreto.

Riepilogo dei disallineamenti #

TemaDirettiva (UE) 2023/970Schema D.Lgs. n. 379
Ambito soggettivoTutti i lavoratori con contratto o rapporto di lavoro (settore pubblico e privato)Esclusi: apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente
Nozione di Livello retributivoOnnicomprensiva, senza esclusioniEscluse le componenti individuali, discrezionali o temporanee non generalizzate alla categoria
Validazione dati e accesso alle metodologieObbligo di conferma dalla dirigenza e accesso dei Rappresentanti dei lavoratori alle metodologie (art. 9, par. 6)Non recepito esplicitamente

Cosa succede ora #

Il parere approvato dalla XIV Commissione è un atto consultivo, non vincolante. La Commissione di merito valuterà se e in che misura tenere conto dell’osservazione prima di esprimere il proprio parere al Governo. Il Governo, nella redazione finale del decreto, potrà accogliere le indicazioni parlamentari o mantenerle disattese, fornendo eventualmente ulteriori motivazioni.

Sul piano dei tempi, il decreto deve essere approvato in via definitiva entro il 7 giugno 2026. Il percorso parlamentare è dunque nella fase conclusiva e le prossime settimane saranno decisive per capire se i tre disallineamenti verranno corretti nel testo definitivo.

Le implicazioni per chi opera nella consulenza e nella gestione HR #

Indipendentemente dall’esito dei rilievi parlamentari, questi tre punti definiscono altrettante aree di incertezza normativa che è necessario monitorare nell’assistere le aziende.

  • Sul perimetro dei lavoratori da includere: è prudente impostare i sistemi di raccolta dati in modo da poter includere o escludere facilmente le categorie contrattuali oggetto del rilievo, senza dover ricostruire le basi dati da zero dopo la pubblicazione del testo definitivo.
  • Sulla nozione di Livello retributivo: la scelta del decreto di escludere le componenti individuali non strutturali semplificerebbe l’analisi, ma potrebbe non sopravvivere al confronto con la Commissione di merito. Predisporre mappature retributive che distinguano chiaramente le componenti strutturali da quelle discrezionali consente di adattare l’analisi a entrambi gli scenari.
  • Sulla validazione dei dati: anche in assenza di un obbligo esplicito nel decreto, adottare per prassi la conferma del management e documentare le metodologie utilizzate rafforza la difendibilità del processo in caso di accesso ispettivo o contenzioso.

Conclusione #

Il parere della XIV Commissione del 11 marzo 2026 fotografa con precisione i punti di tensione tra la direttiva europea e il testo del decreto di recepimento italiano. Tre disallineamenti, l’ambito soggettivo, la nozione di Livello retributivo e la validazione dei dati, sono stati formalmente segnalati alla Commissione Lavoro per una valutazione approfondita.

Per i professionisti impegnati nella Trasparenza retributiva, seguire l’evoluzione di questi rilievi fino alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale è parte integrante del lavoro di aggiornamento normativo. La struttura degli obblighi, il perimetro dei lavoratori rilevanti e le voci retributive da analizzare potrebbero cambiare nelle settimane che precedono l’entrata in vigore del decreto.

Riferimento normativo:

Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023

Schema di decreto legislativo n. 379 (Atto del Governo)

XIV Commissione Camera dei Deputati, seduta dell’11 marzo 2026 — Bollettino n. 644, XIX Legislatura Legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023), art. 9

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Updated on Marzo 17, 2026
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Indice
  • Il contesto: iter di recepimento e scadenza
  • I tre rilievi parlamentari
    • 1. Esclusione di alcune tipologie contrattuali dall'ambito di applicazione
    • 2. Definizione ristretta di "livello retributivo"
    • 3. Mancato recepimento dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva: validazione e accesso alle metodologie
  • Riepilogo dei disallineamenti
  • Cosa succede ora
  • Le implicazioni per chi opera nella consulenza e nella gestione HR
  • Conclusione

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