{"id":67,"count":0,"description":"","link":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/enciclopedia-della-trasparenza-salariale\/valutazione-congiunta\/","name":"Valutazione congiunta","slug":"valutazione-congiunta","taxonomy":"glossaries","parent":0,"meta":{"status":["1"],"order":["0"],"glossary_term_description":["<p style=\"margin-left:0cm\">La valutazione congiunta \u00e8 la procedura attraverso cui il<br>datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori analizzano insieme le cause<br>di un divario retributivo di genere rilevante e concordano misure correttive. \u00c8<br>disciplinata dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2023\/970 e dall'articolo 9<br>dello schema di decreto legislativo italiano.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Quando scatta l'obbligo&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">La valutazione congiunta \u00e8 obbligatoria quando i dati sugli<br>indicatori del divario retributivo evidenziano che il divario medio di genere<br>in una o pi\u00f9 categorie di lavoratori supera il 5% e tale differenza non pu\u00f2<br>essere giustificata da criteri obiettivi e neutri rispetto al genere. Il<br>superamento della soglia attiva automaticamente l'obbligo, senza necessit\u00e0 di<br>una richiesta da parte dei lavoratori.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Come si svolge&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 Il datore di lavoro convoca i rappresentanti dei<br>lavoratori comunicando i dati sugli indicatori&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 Le parti analizzano congiuntamente le cause del<br>divario: segregazione occupazionale, criteri di progressione, composizione<br>delle componenti variabili della retribuzione&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 Vengono individuate misure correttive con tempi e<br>responsabilit\u00e0 definiti&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 I risultati della valutazione e le misure concordate<br>devono essere documentati&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Documentazione e accesso alle metodologie&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">L'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva prevede che i<br>rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso alle metodologie applicate dal<br>datore di lavoro nell'elaborazione dei dati. Questo obbligo \u2014 non recepito<br>esplicitamente nello schema di decreto italiano \u2014 \u00e8 fondamentale per rendere la<br>valutazione congiunta realmente informata e non meramente formale.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Conseguenze in caso di mancata attivazione <span style=\"font-size: 12pt;font-family: Arial, sans-serif\">Il<br>datore di lavoro che non attiva la valutazione congiunta pur in presenza dei<br>presupposti \u00e8 soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13<br>del decreto. La mancata attivazione pu\u00f2 inoltre essere utilizzata come elemento<br>indiziario in un eventuale contenzioso sulla discriminazione retributiva<\/span>&nbsp;<\/h2>\n"]},"glossary_term_description":"<p style=\"margin-left:0cm\">La valutazione congiunta \u00e8 la procedura attraverso cui il<br>datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori analizzano insieme le cause<br>di un divario retributivo di genere rilevante e concordano misure correttive. \u00c8<br>disciplinata dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2023\/970 e dall'articolo 9<br>dello schema di decreto legislativo italiano.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Quando scatta l'obbligo&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">La valutazione congiunta \u00e8 obbligatoria quando i dati sugli<br>indicatori del divario retributivo evidenziano che il divario medio di genere<br>in una o pi\u00f9 categorie di lavoratori supera il 5% e tale differenza non pu\u00f2<br>essere giustificata da criteri obiettivi e neutri rispetto al genere. Il<br>superamento della soglia attiva automaticamente l'obbligo, senza necessit\u00e0 di<br>una richiesta da parte dei lavoratori.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Come si svolge&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 Il datore di lavoro convoca i rappresentanti dei<br>lavoratori comunicando i dati sugli indicatori&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 Le parti analizzano congiuntamente le cause del<br>divario: segregazione occupazionale, criteri di progressione, composizione<br>delle componenti variabili della retribuzione&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 Vengono individuate misure correttive con tempi e<br>responsabilit\u00e0 definiti&nbsp;<\/p>\n<p style=\"margin-left:36pt\">\u2022 I risultati della valutazione e le misure concordate<br>devono essere documentati&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Documentazione e accesso alle metodologie&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">L'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva prevede che i<br>rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso alle metodologie applicate dal<br>datore di lavoro nell'elaborazione dei dati. 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