{"id":64,"count":0,"description":"","link":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/enciclopedia-della-trasparenza-salariale\/rappresentanti-dei-lavoratori\/","name":"Rappresentanti dei lavoratori","slug":"rappresentanti-dei-lavoratori","taxonomy":"glossaries","parent":0,"meta":{"status":["1"],"order":["0"],"glossary_term_description":["<p style=\"margin-left:0cm\">Ai fini della normativa sulla trasparenza retributiva, i<br>rappresentanti dei lavoratori sono i soggetti \u2014 RSU, RSA o, in loro assenza, le<br>organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative \u2014 che partecipano<br>alle procedure di informazione, consultazione e valutazione congiunta previste<br>dalla direttiva (UE) 2023\/970 e dal suo decreto di recepimento italiano.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Ruolo nella raccolta dati e nella valutazione congiunta&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">L'articolo 9 del decreto prevede che i datori di lavoro<br>raccolgano e comunichino gli indicatori del divario retributivo di genere e<br>che, al superamento della soglia del 5% di divario non giustificabile, avviino<br>una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori. In questa sede,<br>le rappresentanze sindacali hanno il compito di analizzare le cause del divario<br>e di collaborare alla definizione di misure correttive.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Diritto di accesso alle metodologie&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">L'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva prevede che i<br>rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso alle metodologie applicate dal<br>datore di lavoro nella raccolta e nell'elaborazione dei dati sul divario<br>retributivo. Questo obbligo non \u00e8 stato recepito esplicitamente nello schema di<br>decreto italiano: si tratta di uno dei tre rilievi formulati dalla XIV<br>Commissione parlamentare nell'11 marzo 2026.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Riservatezza&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">I rappresentanti dei lavoratori che accedono alle informazioni<br>retributive nell'ambito delle procedure di valutazione congiunta sono tenuti a<br>rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia di<br>protezione dei dati personali. Le informazioni acquisite non possono essere<br>utilizzate per finalit\u00e0 diverse da quelle per cui sono state fornite.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">In assenza di rappresentanza sindacale <span style=\"font-size: 12pt;font-family: Arial, sans-serif\">Nelle<br>aziende prive di rappresentanza sindacale interna, le funzioni previste dalla<br>normativa sono svolte dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie<br>del CCNL applicato, secondo le procedure previste dalla contrattazione<br>collettiva di riferimento<\/span>&nbsp;<\/h2>\n"]},"glossary_term_description":"<p style=\"margin-left:0cm\">Ai fini della normativa sulla trasparenza retributiva, i<br>rappresentanti dei lavoratori sono i soggetti \u2014 RSU, RSA o, in loro assenza, le<br>organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative \u2014 che partecipano<br>alle procedure di informazione, consultazione e valutazione congiunta previste<br>dalla direttiva (UE) 2023\/970 e dal suo decreto di recepimento italiano.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Ruolo nella raccolta dati e nella valutazione congiunta&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">L'articolo 9 del decreto prevede che i datori di lavoro<br>raccolgano e comunichino gli indicatori del divario retributivo di genere e<br>che, al superamento della soglia del 5% di divario non giustificabile, avviino<br>una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori. In questa sede,<br>le rappresentanze sindacali hanno il compito di analizzare le cause del divario<br>e di collaborare alla definizione di misure correttive.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Diritto di accesso alle metodologie&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">L'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva prevede che i<br>rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso alle metodologie applicate dal<br>datore di lavoro nella raccolta e nell'elaborazione dei dati sul divario<br>retributivo. Questo obbligo non \u00e8 stato recepito esplicitamente nello schema di<br>decreto italiano: si tratta di uno dei tre rilievi formulati dalla XIV<br>Commissione parlamentare nell'11 marzo 2026.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">Riservatezza&nbsp;<\/h2>\n<p style=\"margin-left:0cm\">I rappresentanti dei lavoratori che accedono alle informazioni<br>retributive nell'ambito delle procedure di valutazione congiunta sono tenuti a<br>rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia di<br>protezione dei dati personali. Le informazioni acquisite non possono essere<br>utilizzate per finalit\u00e0 diverse da quelle per cui sono state fornite.&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"margin-left:0cm\">In assenza di rappresentanza sindacale <span style=\"font-size: 12pt;font-family: Arial, sans-serif\">Nelle<br>aziende prive di rappresentanza sindacale interna, le funzioni previste dalla<br>normativa sono svolte dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie<br>del CCNL applicato, secondo le procedure previste dalla contrattazione<br>collettiva di riferimento<\/span>&nbsp;<\/h2>\n","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/glossaries\/64","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/glossaries"}],"about":[{"href":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomies\/glossaries"}],"wp:post_type":[{"href":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/docs?glossaries=64"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}