{"id":193,"date":"2026-03-06T16:01:08","date_gmt":"2026-03-06T15:01:08","guid":{"rendered":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/?post_type=docs&#038;p=193"},"modified":"2026-03-06T16:24:44","modified_gmt":"2026-03-06T15:24:44","password":"","slug":"parita-retributiva-il-decreto-italiano","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/trasparenzaretributiva.eu\/guide\/docs\/parita-retributiva-il-decreto-italiano\/","title":{"rendered":"Parit\u00e0 salariale, cosa prevede la bozza di decreto italiano"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 5 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2023\/970 sulla trasparenza retributiva. \u00c8 il testo che tradurr\u00e0 in norme nazionali vincolanti il principio europeo della parit\u00e0 di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Il termine per il recepimento \u00e8 fissato al 7 giugno 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il testo, composto da 16 articoli distribuiti in cinque capi, tocca ogni fase del rapporto di lavoro, dalla selezione alla gestione corrente, fino al contenzioso. Non si limita a enunciare principi. Costruisce un sistema di obblighi, diritti e strumenti di controllo destinato a cambiare in profondit\u00e0 il modo in cui le imprese italiane gestiscono le politiche retributive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vediamo cosa contiene.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">A chi si applica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e riguarda i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, inclusi i dirigenti e i contratti a tempo parziale. Restano esclusi i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda la fase di selezione, le norme si estendono anche ai candidati a un impiego, una novit\u00e0 significativa nel panorama giuslavoristico italiano.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una definizione ampia di retribuzione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto adotta un concetto di retribuzione molto ampio. Non si limita allo stipendio base, ma comprende tutte le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, anche in natura, incluse le componenti complementari o variabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il livello retributivo, invece, \u00e8 definito come la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda, con l&#8217;esclusione dei trattamenti economici individuali non strutturali, cio\u00e8 quelli riconosciuti su base personale, discrezionale o temporanea e non generalizzati all&#8217;interno della stessa categoria di lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Stesso lavoro e lavoro di pari valore<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno dei passaggi centrali del decreto riguarda la definizione dei concetti di &#8220;stesso lavoro&#8221; e &#8220;lavoro di pari valore&#8221;, che sono i due parametri su cui si fonda ogni comparazione retributiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per &#8220;stesso lavoro&#8221; si intende la prestazione svolta nell&#8217;esercizio di mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal CCNL applicato dal datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per &#8220;lavoro di pari valore&#8221; si intende una prestazione diversa, ma svolta nell&#8217;esercizio di mansioni comparabili secondo i livelli di classificazione del contratto collettivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto attribuisce un ruolo centrale alla contrattazione collettiva nazionale. L&#8217;applicazione di un CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative costituisce una presunzione di conformit\u00e0 ai principi di parit\u00e0 retributiva e trasparenza. Questo non esclude che possano emergere trattamenti individuali discriminatori, ma crea una base di partenza solida per le imprese che applicano la contrattazione collettiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La valutazione del lavoro di pari valore deve fondarsi su criteri comuni, oggettivi e neutri rispetto al genere, tenendo conto di competenze, responsabilit\u00e0, condizioni di lavoro e di qualsiasi altro fattore pertinente alla posizione specifica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le regole per la fase di selezione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto interviene con decisione sulla fase pre-assuntiva, introducendo tre obblighi principali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo riguarda la trasparenza negli annunci. Gli avvisi e i bandi con cui vengono pubblicizzate le opportunit\u00e0 di lavoro dovranno contenere indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva prevista per la posizione, oltre alle disposizioni pertinenti del contratto collettivo applicato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il secondo \u00e8 il divieto di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro attuali o precedenti. Il divieto \u00e8 esteso anche alle acquisizioni indirette, per esempio tramite agenzie di selezione o altri intermediari. \u00c8 una norma che mira a interrompere il meccanismo per cui un divario retributivo pregresso si riproduce automaticamente nel nuovo rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il terzo riguarda la neutralit\u00e0 del processo di selezione. Le procedure di assunzione devono essere condotte in modo non discriminatorio e gli annunci devono essere redatti con criteri neutri sotto il profilo del genere, anche per quanto riguarda i titoli professionali richiesti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Trasparenza durante il rapporto di lavoro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una volta instaurato il rapporto, il decreto impone ai datori di lavoro di rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e, ove esistenti, i criteri per la progressione economica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le imprese che applicano un CCNL stipulato dalle organizzazioni pi\u00f9 rappresentative, questo obbligo si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli e ai trattamenti previsti dal contratto collettivo e dagli eventuali accordi aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una semplificazione importante riguarda le piccole imprese. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non sono tenuti a rendere disponibili i criteri per la progressione economica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il diritto di informazione del lavoratore<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto riconosce a ciascun lavoratore il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La richiesta pu\u00f2 essere presentata direttamente dal lavoratore oppure, su delega specifica, dai rappresentanti sindacali o dagli organismi per la parit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il datore di lavoro pu\u00f2 assolvere a questo obbligo anche in modo proattivo, pubblicando le informazioni sulla rete intranet aziendale o nell&#8217;area riservata del sito web.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un aspetto particolarmente rilevante \u00e8 il divieto di clausole di segretezza retributiva. Il decreto stabilisce che ai lavoratori non pu\u00f2 essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e che sono vietate le clausole contrattuali che limitano questa facolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le informazioni ottenute tramite questo canale, diverse da quelle relative alla propria retribuzione personale, possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell&#8217;esercizio del diritto alla parit\u00e0 retributiva e non possono determinare la conoscibilit\u00e0 delle condizioni economiche individuali di altri lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le imprese fino a 49 dipendenti, le modalit\u00e0 specifiche per fornire queste informazioni saranno definite con successivo decreto ministeriale, al fine di bilanciare gli obblighi di trasparenza con la tutela della privacy in contesti lavorativi di piccole dimensioni.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il reporting obbligatorio per le imprese con almeno 100 dipendenti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto introduce obblighi di comunicazione periodica sui divari retributivi di genere per le imprese con almeno 100 dipendenti. I dati richiesti comprendono sette indicatori specifici, tra cui il divario retributivo medio e mediano, anche nelle componenti variabili, la percentuale di lavoratori per sesso che percepiscono componenti complementari, la distribuzione per quartili retributivi e il divario per categorie di lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le scadenze variano in base alla dimensione aziendale. Le imprese con almeno 250 dipendenti dovranno comunicare i dati entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno. Quelle tra 150 e 249 dipendenti entro la stessa data, ma con cadenza triennale. Per le imprese tra 100 e 149 dipendenti, la prima comunicazione \u00e8 fissata al 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto prevede che presso il Ministero del Lavoro possa essere istituita una piattaforma informatica dedicata, con sistemi di interoperabilit\u00e0 con le banche dati di INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro, per ridurre l&#8217;onere a carico dei datori di lavoro nella raccolta dei dati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La valutazione congiunta delle retribuzioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando i dati comunicati rivelano un divario retributivo medio pari o superiore al 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori, non motivato da criteri oggettivi e neutri e non corretto entro sei mesi dalla comunicazione, il datore di lavoro \u00e8 tenuto ad avviare una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La valutazione congiunta non \u00e8 un adempimento formale. Deve comprendere un&#8217;analisi della composizione per genere di ciascuna categoria, i livelli retributivi medi per sesso, le ragioni delle differenze riscontrate, la percentuale di lavoratori che hanno beneficiato di miglioramenti retributivi dopo il rientro da congedi di maternit\u00e0, paternit\u00e0 o parentali, e le misure concrete per correggere le disparit\u00e0 non giustificate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli esiti devono essere messi a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e comunicati all&#8217;organismo di monitoraggio, all&#8217;Ispettorato del lavoro e all&#8217;organismo per la parit\u00e0 su loro richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il datore di lavoro \u00e8 poi tenuto ad adottare, entro un termine ragionevole e in collaborazione con i rappresentanti sindacali, le misure necessarie per rimuovere le differenze retributive non giustificate.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tutele e sanzioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto rinvia al Codice delle pari opportunit\u00e0 per i mezzi di tutela giudiziaria, estendendo la legittimazione ad agire anche ai rappresentanti dei lavoratori, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni che abbiano un legittimo interesse statutario alla parit\u00e0 tra uomini e donne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 espressamente vietato qualsiasi trattamento meno favorevole nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dal decreto. Si tratta di una norma anti-ritorsione che protegge chi utilizza gli strumenti di trasparenza messi a disposizione dalla nuova disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le discriminazioni accertate si applicano le sanzioni gi\u00e0 previste dal Codice delle pari opportunit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;organismo di monitoraggio<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il decreto istituisce presso il Ministero del Lavoro un organismo incaricato di monitorare e promuovere l&#8217;attuazione delle nuove norme. Tra i suoi compiti rientrano la sensibilizzazione di imprese e cittadini, l&#8217;analisi delle cause del divario retributivo, la raccolta e pubblicazione dei dati trasmessi dai datori di lavoro e l&#8217;aggregazione delle informazioni sui reclami e i ricorsi in materia di discriminazione retributiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dell&#8217;organismo fanno parte rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunit\u00e0, del MEF, di ISTAT, CNEL, INAPP, e delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in numero paritetico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prima relazione alla Commissione europea \u00e8 prevista entro il 7 giugno 2028.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa significa in pratica per le imprese<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il messaggio del decreto \u00e8 chiaro. Ogni scelta retributiva dovr\u00e0 essere coerente, documentata e difendibile. Le imprese che oggi determinano le retribuzioni sulla base di negoziazioni individuali, prassi consolidate o margini di discrezionalit\u00e0 non formalizzati dovranno ripensare il proprio approccio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si tratta solo di evitare sanzioni. Si tratta di costruire un sistema retributivo che regga alla prova della trasparenza, perch\u00e9 \u00e8 esattamente questo che i lavoratori avranno il diritto di verificare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il testo \u00e8 ancora in fase di esame preliminare e potr\u00e0 essere integrato durante il passaggio parlamentare e il confronto con le parti sociali. Ma la direzione \u00e8 tracciata. La trasparenza retributiva non sar\u00e0 pi\u00f9 una buona pratica. Sar\u00e0 un obbligo di legge.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Lo schema di decreto legislativo \u00e8 stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026. 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