Gli indicatori del divario retributivo di genere sono le
misure statistiche che i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono tenuti
a calcolare e comunicare periodicamente ai sensi dell'articolo 9 della
direttiva (UE) 2023/970. Rappresentano il nucleo operativo degli obblighi di
rendicontazione sulla parità retributiva.
Quali indicatori prevede la direttiva
• Divario retributivo di genere (gender pay gap) medio e
mediano
• Divario retributivo di genere medio e mediano nelle
componenti variabili o complementari della retribuzione
• Quota di lavoratrici donne e uomini che percepiscono
componenti variabili o complementari
• Quota di lavoratrici donne e uomini per quartile
retributivo
• Divario retributivo di genere per categorie di
lavoratori, suddivise per mansione o tipologia contrattuale
• Tasso di lavoratori a tempo parziale, suddiviso per
sesso
• Tasso di lavoratori in congedo retribuito, suddiviso
per sesso
Frequenza di pubblicazione
La frequenza di calcolo e comunicazione degli indicatori varia
in base alla dimensione aziendale. Le aziende con almeno 250 dipendenti devono
pubblicare i dati con cadenza annuale; quelle tra 100 e 249 dipendenti ogni tre
anni.
Valutazione congiunta
Quando i dati evidenziano un divario retributivo medio di
genere superiore al 5% in una categoria di lavoratori che non sia
giustificabile con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, il datore di
lavoro è obbligato ad avviare una valutazione congiunta con i rappresentanti
dei lavoratori.
Implicazioni per i professionisti
Il calcolo corretto degli indicatori richiede una base dati
retributiva disaggregata per sesso, mansione, livello di inquadramento e tipo
di contratto. La normalizzazione tramite FTE è necessaria per rendere
comparabili le retribuzioni di lavoratori con orari diversi.
Riferimento normativo: Art. 9, Direttiva (UE) 2023/970; Art. 9, D.Lgs. di
recepimento