Ai fini della normativa sulla trasparenza retributiva, il
datore di lavoro è il soggetto — persona fisica o giuridica — che intrattiene
un rapporto di lavoro con uno o più lavoratori e che, in ragione di tale
rapporto, è destinatario degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2023/970
e dal suo decreto di recepimento italiano.
Obblighi principali
A seconda della dimensione aziendale, il datore di lavoro è
tenuto a:
• Rendere accessibili i criteri utilizzati per
determinare retribuzioni e progressioni economiche (obbligo per aziende con 50
o più dipendenti)
• Rispondere alle richieste di accesso alle informazioni
retributive presentate dai lavoratori
• Pubblicare nell'annuncio di lavoro la fascia
retributiva o la retribuzione iniziale prevista
• Raccogliere e comunicare annualmente gli indicatori del
divario retributivo di genere (obbligo per aziende con 100 o più dipendenti)
• Avviare la valutazione congiunta con i rappresentanti
dei lavoratori se il divario supera il 5%
Datore di lavoro pubblico e privato
La normativa si applica indistintamente a datori di lavoro
pubblici e privati. Per le pubbliche amministrazioni, l'attuazione degli
obblighi si coordina con la disciplina già esistente in materia di trasparenza
e parità di genere nel pubblico impiego.
Responsabilità e sanzioni
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi previsti è
soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 13
del decreto. In caso di contenzioso, si applica l'inversione dell'onere della
prova: spetta al datore di lavoro dimostrare che non vi è stata discriminazione
retributiva.
Gruppi di imprese
Nel caso di gruppi societari, ciascuna entità giuridica
datoriale è considerata autonomamente ai fini del calcolo della soglia
dimensionale e degli obblighi corrispondenti, salvo diverse previsioni
normative specifiche.
Riferimento normativo: Art. 3, D.Lgs. di recepimento; Art. 3, Direttiva (UE)
2023/970