Il diritto di accesso alle informazioni retributive è il
meccanismo attraverso cui i lavoratori possono conoscere i livelli retributivi
medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore,
suddivisi per sesso. La direttiva (UE) 2023/970 lo disciplina agli articoli 7 e
8, recepiti nello schema di decreto legislativo agli stessi articoli.
Come funziona
Il lavoratore che intende esercitare il diritto deve
presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a
rispondere entro due mesi, fornendo le informazioni relative ai livelli
retributivi medi della categoria di riferimento, disaggregati per sesso.
L'obbligo riguarda sia i lavoratori in forza sia, in fase pre-assuntiva, i
candidati all'assunzione.
Cosa si può richiedere
• I criteri utilizzati per determinare la retribuzione e
le progressioni economiche
• I livelli retributivi medi per categoria, funzione o
mansione, disaggregati per sesso
• Le politiche retributive adottate dall'azienda
Limiti e tutele
Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare la
retribuzione individuale di un singolo collega: l'informazione è sempre
aggregata. I dati personali dei lavoratori sono protetti dalla normativa in
materia di trattamento dei dati (GDPR). L'esercizio del diritto non può
comportare conseguenze negative per il lavoratore richiedente; in caso
contrario, si configura una forma di ritorsione vietata dalla legge.
Rilevanza per la trasparenza retributiva
Il diritto di accesso è uno strumento fondamentale per rendere
effettiva la parità di retribuzione: senza informazioni comparabili, il
lavoratore non è in grado di verificare se la propria retribuzione sia
allineata al principio di parità. Per i datori di lavoro, gestire correttamente
le richieste di accesso richiede che le strutture retributive siano già
classificate e documentate in modo sistematico.
Riferimento normativo: Art. 7 e 8, D.Lgs. di recepimento direttiva (UE)
2023/970; Art. 7 e 8, Direttiva (UE) 2023/970